QUALI DOCUMENTI D’IDENTITA’ PER I VIAGGI IN TRAGHETTO?

QUALI DOCUMENTI D’IDENTITA’ PER I VIAGGI IN TRAGHETTO?

l documenti d’identità sono importanti ed essenziali per accedere ai traghetti anche nelle tratte nazionali. Sin dal 2016 sono stati rafforzati i controlli ai porti da parte del personale addetto all’imbarco e delle Polizia o esercito che oltre a controllare la validità del biglietto per accedere all’area portuale, hanno il compito di verificare i documenti d’identità dei passeggeri che dovranno imbarcare.

Qualora si sia sprovvisti di un documento d’identificazione (passaporto o carta d’identità validi per l’espatrio per l’estero e patente anch’essa in corso di validità ma solo per l’Italia) non verrete imbarcati rischiando di perdere  il biglietto e il relativo importo in quanto non in regola con le regolamentazione previste dalle Autorità per l’imbarco.

Ricordiamo che la tessera Sanitaria, il codice fiscale e altri documenti similari, non sono validi ai fini dell’identificazione delle persona.

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Particolare attenzione dovrà essere effettuata ai minori in quanto anche se sono neonati o con età inferiore ai 18 anni, dovranno avere il documento d’identità che verrà rilasciato dal proprio comune d’appartenenza. Per i minori che dovessero viaggiare in Italia e in particolare per l’estero se non accompagnati da uno o da entrambi i genitori, dovranno essere in possesso dell’autorizzazione all’espatrio comprovata sul documento d’identità  con l’indicazione della persona con cui dovrà viaggiare. Per i viaggi in Italia, se superiori alle 18 miglia, è bene che siano dotati di apposta autorizzazione al viaggio rilasciato dalla questura.

I minori di 16 anni non possono viaggiare da soli sui traghetti e dal 16° anno di età fino al 18° anno, le compagnie possono richiedere  una liberatoria per ammettere i ragazzi che viaggiano da soli.

Non prendete alla leggera il problema del documento d’identità per imbarcarvi sui traghetti e rispettate i tempi previsti di presentazione all’imbarco!

RIPORTIAMO DI SEGUITO LA NORMATIVA COMPLETA

I documenti necessari per viaggiare sono diversi e vanno distinti in base alla destinazione del viaggio.

  • In caso di viaggi sul territorio nazionale, è sufficiente l’esibizione di uno dei documenti di identificazione specificamente indicati all’articolo 35, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 445 del 28 dicembre 2000 (“Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”).
  • Nel caso di viaggi in Stati Schengen o in Paesi esteri extra-Schengen, l’interessato deve sempre essere in possesso di un documento riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere.
    Nel dettaglio i documenti riconosciuti validi per l’attraversamento delle frontiere sono:

a) la carta d’identità valida per l’espatrio, cosi come specificamente previsto dall’articolo 3, del TULPS;

b) il passaporto, rilasciato ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni (ovvero i documenti equipollenti ad esso, quali, ad esempio, il passaporto collettivo, disciplinato dall’articolo 20 della medesima fonte normativa);

c) diverso documento di viaggio specificamente riconosciuto dallo Stato di destinazione; nel caso dell’Italia, sono riconducibili a tale ultima categoria le tessere personali di riconoscimento rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.07.1967, n. 851, (ai dipendenti civili dello Stato nonché ai militari, tessere AT/BT), nonché il c.d. lasciapassare per minore di anni quindici, specificamente previsto dall’Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957, vidimato dalle Questure, secondo le disposizioni in materia di passaporto.

Con specifico riguardo alla circolazione nello Spazio dell’Unione Europea (UE), SEE e in Svizzera (CH), occorre precisare che:

Dalla lettura del Manuale pratico delle guardie di frontiera (c.d. Manuale Schengen) emerge che i cittadini UE, SEE e CH possono circolare nello spazio UE, SEE e CH qualora la loro identità sia stata accertata mediante l’esibizione della carta d’identità valida per l’espatrio, del passaporto (o documento equipollente) ovvero di diverso documento di viaggio specificamente riconosciuto dallo Stato di destinazione (come ad esempio, tessere AT/BT e lasciapassare per minore di anni quindici).

Sulla stessa linea, sono le indicazioni contenute nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; all’articolo 4, viene, infatti, precisato che il cittadino dell’UE munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità ha il diritto di lasciare il territorio dello Stato membro per recarsi sul territorio di un altro Stato membro. Tale direttiva è stata recepita dall’Italia con il novellato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

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